VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51; Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205; Vista la legge 27 febbraio 1908, n. 75, che proroga i termini della legge del 24 maggio 1903, n. 205, sino a tutto il 1° luglio 1909; Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di accordo col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro della guerra; Udito il governatore della Colonia Eritrea; Udito il Consiglio Coloniale; Udito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. La giustizia nella Colonia e' amministrata: 1° dall'autorita' giudiziaria; 2° dall'autorita' amministrativa nei limiti stabiliti dal presente ordinamento; 3° dal tribunale militare.