VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51; 
 
  Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205; 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1908, n. 75, che proroga i termini della
legge del 24 maggio 1903, n. 205, sino a tutto il 1° luglio 1909; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di accordo col Ministro di grazia e  giustizia  e  col
Ministro della guerra; 
 
  Udito il governatore della Colonia Eritrea; 
 
  Udito il Consiglio Coloniale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La giustizia nella Colonia e' amministrata: 
 
    1° dall'autorita' giudiziaria; 
 
    2°  dall'autorita'  amministrativa  nei  limiti   stabiliti   dal
presente ordinamento; 
 
    3° dal tribunale militare.